Il sindaco ha firmato la relativa ordinanza

Nell’ambito delle misure utili a contrastare il diffondersi del coronavirus cambiano le procedure di raccolta di rifiuti sulla scorta dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27.marzo.2020.

Il sindaco, Ignazio Abbate, dopo un confronto con l’assessore all’Ambiente, Pietro Lorefice sul merito organizzativo della raccolta, ha emanato apposita ordinanza (la n° 15084 de 31 marzo 2020).

L’ordinanza vieta con effetto immediato la raccolta differenziata in tutte le abitazioni dove:

  • soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A)
  • soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria in quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1)

Il Sindaco altresì ordina in deroga agli obblighi di raccolta differenziata e alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata in essere nel territorio del Comune di Modica, come da procedure disposte dalla suddetta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid–19”   che:

  • le utenze di tipo A e A1:
  • sospendano per tutto il periodo di isolamento e/o di quarantena la raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche;
  • di non conferire tutti i rifiuti domestici prodotti nei cassonetti del normale circuito di raccolta differenziata attuata nel territorio comunale;
  • di conferire i rifiuti domestici prodotti, tutti insieme, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, considerandoli tutti rifiuti indifferenziati, solamente tramite il servizio dedicato di raccolta attivato dal Comune tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta;
  • di utilizzare per la raccolta dei rifiuti prodotti almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica,;
  • di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, mantenendoli integri, senza comprimerli, chiudendoli con legacci o nastro adesivo;
  • di evitare l’accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti dei rifiuti;

Le altre utenze della popolazione generale, definite di tipo B, provvedano a mantenere le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata, con la sola accortezza di smaltire, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti nei rifiuti indifferenziati,  utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, avendo cura di chiuderli, adeguatamente, senza schiacciarli con le mani e utilizzando legacci o il nastro adesivo.

 

L’ ordinanza del sindaco disciplina precise disposizioni alla Ditta “IGM Rifiuti Industriali srl”, affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti differenziati nell’ARO del Comune di Modica, in conformità alle disposizioni contenute nell’ Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020, e in particolare di:

Istituire, per le utenze  di TIPO A1, un servizio specificatamente dedicato, tramite personale opportunamente addestrato, secondo le modalità sopradescritte per provvedere al ritiro dei rifiuti indifferenziati urbani, garantendo una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno tre volte a settimana e assicurando forme di tracciabilità e controllabilità, mantenendo quale classificazione del rifiuto il Codice CER 20 03 01;

  • Effettuare lo stoccaggio dei rifiuti di TIPO A1 raccolti con il servizio dedicato, se non conferiti immediatamente, in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso, collocati all’interno di area recintata, adeguatamente attrezzata e presidiata, dandone tempestiva comunicazione al Comune, al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, all’ASP di Ragusa, all’ARPA ST Ragusa, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ai Vigili del Fuoco di Ragusa, alla Prefettura di Ragusa;
  • Conferire i rifiuti di TIPO A1, raccolti con il servizio dedicato, previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags o secondo le modalità che potranno essere decise dalla SRR ATO 7 Ragusa e/o dalla ditta gestore dell’impianto TMB di Cava dei Modicani, separatamente dai rifiuti di TIPO B, tramite mezzi dedicati addetti allo scarico, con documentazione di conferimento riportante in annotazione la dicitura “rifiuti indifferenziati di tipo A1 di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 provenienti dal Comune di Modica” presso l’impianto T.M.B. di contrada Cava dei Modicani in Ragusa;
  • L’ordinanza dispone, altresì, alla Ditta “IGM Rifiuti Industriali srl”, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Modica a:
  • Fare indossare ai lavoratori addetti alle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui sopra sempre ed in maniera continuata i necessari D.P.I. (scarpe, tute, mascherine, occhialini, guanti, etc.) da sostituirsi con la frequenza necessaria ed opportuna;
  • Assicurare la costante sanificazione dei mezzi addetti al trasporto dei rifiuti raccolti;
  • A disporre agli operatori della raccolta dei rifiuti ad attenersi, comunque, alle norme igieniche precauzionali raccomandate dal Ministero della Salute, astenendosi dal servizio in caso di affezioni respiratorie e stati febbrili, al fine di preservare la propria salute e quella degli altri in tale stato di grave emergenza sanitaria.

Come ogni ordina il sindaco avverte che la presente ordinanza avrà validità fino alla fine dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata e potrà subire integrazioni e/o modifiche a seguito di nuove disposizioni emanate dal Governo, dal Ministero della Salute e/o dal Presidente della Regione Siciliana e/o di altri Organi superiori.

Il sindaco avverte altresì che: per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell’art. 7-bis del D.Lgs n 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euroventicinque/00) ad € 500,00 (eurocinquecento/00);

  • che l’abbandono ed il deposito di rifiuti di qualsiasi genere su suolo sia pubblico che privato, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata comporta l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste:

– dall’art 255 del D Lgs 152/2006 smi (modificato dall’art 354 del D lgs 205/2010) – abbandono di rifiuti da un minimo di euro 300 ad un massimo di euro 3000 per violazioni delle disposizioni di cui agli artt 192 comma 1 e 2, 226 comma 2 e 231 comma 1 e 2. se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio e li trasgressori verranno deferiti alle competenti autorità giudiziarie;

–  dall’art 256 del D lgs 152/2006 smi attività di gestione di rifiuti non autorizzati.

 

L’Ufficio Stampa

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